Art. 27.
(Cooperazione decentrata).

      1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto od in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle finalità di cui all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.
      2. È istituita una commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque

 

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nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS o un suo delegato.
      3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.
      4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la commissione paritetica per la cooperazione decentrata deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possano comportare una diminuzione della efficienza ed efficacia delle politiche di cooperazione.
      5. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei Piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.
      6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.